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L’assoluzione irrevocabile in sede penale EX art. 530, comma 2, c.p.p., non vincola il giudice tributario, se sussistono presunzioni idonee ad affermare la responsabilità fiscale
Sentenza del 17 febbraio 2025, n. 1847 del 2025 (dep. 07/03//2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I
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Composizione |
Novara Antonio (Presidente) Mattarella Bernardo (Relatore) Ruvolo Michele (Giudice) |
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089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 022 AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE |
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Giudizio penale e tributario (rapporto) – cosa giudicata penale – Autorità nel giudizio tributario - Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Rilevanza dei motivi dell'assoluzione (art. 530, comma 1 o comma 2, c.p.p.) – Efficacia non vincolante – Rilevanza delle presunzioni nel processo tributario. |
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Massima |
In considerazione della differente natura del processo penale e di quello tributario e delle diverse regole probatorie, l’imputato assolto con sentenza irrevocabile in sede penale con la formula “perché il fatto non sussiste”, ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., può essere ritenuto responsabile fiscalmente, qualora l’atto impositivo (o sanzionatorio) risulti fondato su validi indizi o su presunzioni semplici, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma utilizzabili, fino a prova contraria, nel giudizio tributario. (Fattispecie relativa ad irrogazione della sanzione di cui all’art. 59 d.lgs. 504/1995 in caso di consumo di energia elettrica in conseguenza di manomissione del contatore). |
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Rif. normativi |
Art. 21 bis, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000 Art. 530, comma 2, c.p.p. Artt. 651 e 654 c.p.p. Art. 59, commi 2 e 3, d.lgs. 504/1995
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Conformità |
Cass. 3800/2025, Cass. 4291/2025; Cass. 4294/2025; contra: Cass. 23570/2024; Cass. 23609/2024; rimette alle SS.UU. Cass. 5714/2025 |
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Anno pubb. |
2025 |
