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Accertamento induttivo e riconoscimento dei costi deducibili in misura forfettaria
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 9^ - Sentenza del 28/04/2025,n.2685 |
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Lepore Antonio (Pres.) – Colaiuda Serafino (Rel.) – Ruggiero Aldo |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – 370 ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE |
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Accertamento induttivo – Contabilità non ricostruibile o inattendibile – Deducibilità dei costi di produzione in misura percentuale forfettaria – Sussistenza – Presupposti – Ratio.
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Massima |
In caso di accertamento induttivo in senso stretto o "puro", qualora si riscontri l'impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa, deve riconoscersi, in favore del contribuente, la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria, posto che è lo stesso Ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi. |
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Rif. normativi |
art. 109 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.); art.39 D.P.R: 29 settembre 1973 n.600 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. V, 9 marzo 2023, n.7122; Cass. civ., sez. trib., 23 febbraio 2023, n. 5586 |
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Anno pubb. |
2025 |
