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Rimborso dell’IVA indebitamente versata e impossibilità della detrazione
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6^, 23 aprile 2025, n. 2614
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Solaini Luca (Pres.) – Galeota Antonio – Speranza Liliana |
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79 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 414 DETRAZIONI |
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Imposta valore aggiunto (Iva) - Soggetti passivi - Detrazioni –Versamento di IVA non dovuta - Diritto alla detrazione dell’imposta pagata - Esclusione - Fattispecie in tema di conseguenze per cedente, cessionario e amministrazione
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Massima |
In tema di rimborso Iva indebitamente versata, il soggetto che non può neutralizzare gli effetti dell’indebita imposizione mediante il meccanismo della detrazione, poiché svolgente un’attività esente da IVA, è legittimato a richiedere il rimborso dell’imposta non dovuta. (Fattispecie in cui, nell’ambito di un contratto di somministrazione di energia elettrica, il soggetto committente/cessionario svolgeva un’attività esente in ambito sanitario e il soggetto fornitore aveva indebitamente fatturato l’imposta sul valore aggiunto in relazione ai c.d. OGSE – Oneri Generali riguardanti il Sistema Elettrico). |
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Rif. normativi |
art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 17 Sesta Direttiva del Consiglio CEE del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE |
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Conformità |
Cass. civ., sez. trib., 8 novembre 2022, n 32900; Cass. civ., sez. trib, 15 maggio 2015, n. 9942 |
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Anno pubb. |
2025 |
