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Fatture per operazioni inesistenti: tassazione del provento illecito del soggetto emittente.
Sentenza n. 490/2025 del 07/04/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 2. |
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Composizione |
Pres. Greco, Est. Fugacci |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 461 PRESUPPOSTO
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO - Proventi derivanti da attività illecite – Remunerazione per emissione di fatture soggettivamente inesistenti - Presunzione di provento illecito - Legittimità – Conseguenze – Fattispecie. |
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Massima |
E’ legittima la presunzione, in quanto conforme alla comune esperienza, che l'emittente di fatture inesistenti abbia percepito un provento illecito a titolo di remunerazione dell'esposizione o del rischio penale conseguente alla fatturazione illecita. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha ritenuto ragionevole la quantificazione di tale provento, da sottoporre a imposta sulle persone fisiche, nella misura del 1% dell’ammontare delle fatture emesse, a fronte di un ben più elevato risparmio d'imposta garantito all’utilizzatore delle fatture medesime - nella fattispecie soggette ad Iva con aliquota del 22% - emesse in forma seriale e organizzata dalla società “missing trader”). |
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Rif. Normativi |
D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, art. 1, lett. a) |
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Rif. giurisprudenziali |
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 20313 del 04/10/2011 (Rv. 619282 - 01) Cass. Civ., Sez. 3 , Ordinanza n. 6387 del 15/03/2018 (Rv. 648463 - 02) |
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Anno pubb. |
2025 |
