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Inerenza dei costi: criteri di valutazione.
Sentenza n.488/2025 del 07/04/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 2. |
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Composizione |
Pres. Greco, Est. Fugacci |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 517 REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE |
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE - Costi - Deducibilità - Condizioni - Inerenza all'attività di impresa - Nozione - Fattispecie.
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Massima |
Ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza - intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione - non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale o professionale svolta. (Fattispecie in cui la Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo d'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate - che contestava la deducibilità delle spese di pubblicità effettuate tramite Google, sul presupposto della sproporzione rispetto ai ricavi conseguiti nella annualità in contestazione - osservando che l'Agenzia delle Entrate non aveva fornito prove sufficienti a dimostrare l'anti-economicità di tali spese, sebbene riconosciute, sia pure per importo minore, per altra annualità precedente). |
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Rif. normativi |
DPR 22/12/1986 num. 917 artt. 75 comma 5 e 100 comma 5, |
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Rif. giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2224 del 02/02/2021 (Rv. 660447 - 01) Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22938 del 26/09/2018 (Rv. 650335 - 01) |
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Anno pubb. |
2025 |
