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Tassa sui rifiuti in caso di chiusura stagionale di attività alberghiere
Sentenza n.471/2025 del 02/04/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 3. |
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Composizione |
Pres. Greco, Est. Bagnai |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI |
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TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Particolari condizioni d'uso - Usi stagionali - Riduzione della tariffa – Previsione - Fattispecie relativa a struttura alberghiera inutilizzata per alcuni mesi dell'anno.
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Massima |
In tema di raccolta dei rifiuti solidi urbani ben possono ammettersi dei temperamenti all'imposizione per le situazioni che possono obiettivamente comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, con conseguente riduzione percentuale della tariffa applicabile. (Fattispecie in cui la Corte territoriale, facendo riferimento a quanto indicato in giurisprudenza in ordine alla possibile applicazione del criterio indicato dall'art. 59, comma 4, ultimo periodo del d.lgs. n. 507 del 1993 per i casi nei quali l'attività di raccolta non è stata espletata, ha ritenuto tale criterio applicabile anche all’ipotesi di chiusura di attività alberghiera protratta per molti mesi durante l’annualità in contestazione, disponendo l’obbligo di versamento della TARSU nella misura del 40% della tariffa). |
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012 (Rv. 622868 - 01) Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 11/05/2018 (Rv. 648509 - 01) |
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Anno pubb. |
2025 |
