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rilevanza dell’intestazione del veicolo ai fini dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica Sentenza del 24.4.2025 n 5663 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 2 |
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Composizione |
Giudice monocratico Dott. Corrado Maffei
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040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE |
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Cartella di pagamento - Tasse automobilistiche – Debenza – Condizioni – Onere della prova.
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Massima |
La tassa automobilistica non è dovuta se il soggetto risultante dal Pubblico registro automobilistico, quale proprietario del veicolo, dimostra, con idonea documentazione, l’avvenuto trasferimento della proprietà dello stesso, atteso che l’obbligazione tributaria non è condizionata dal dato formale dell’iscrizione a detto registro, desumendosi da essa solo una presunzione di appartenenza del veicolo al soggetto che ne risulta intestatario. |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
Cass. Sent. n. 3040/2019 |
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Anno pubb. |
2025 |
