|
|
Il contraddittorio endoprocedimentale relativo ai tributi armonizzati
Sentenza del 16.1.2025 n 681 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 2 |
||
|
Composizione |
Presidente Dott. Corrado Maffei Relatore Dott. Corrado Maffei |
||
|
|
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO |
||
|
|
Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale - Tributi armonizzati – Sussistenza – Condizioni – Conseguenze. |
||
|
Massima |
In base alla normativa comunitaria, l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale è configurabile solo per i tributi armonizzati e, quindi, tale incombente non è obbligatorio per gli atti automatizzati derivanti da verifiche eseguite presso la sede dell’azienda in base alle notizie ed alle informazioni incrociate, presenti e rilevabili nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria e/o acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi ovvero dallo stesso contribuente. Ne consegue che, nel caso in cui il contribuente sia sottoposto a verifiche fiscali, in base alla normativa comunitaria, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria l’obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale. |
||
|
Rif. Normativi |
|
||
|
Conformità |
Cass. Sent. n. 8718/2021 e Sent. n. 14163/2024 |
||
|
Anno pubb. |
2025 |
