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Nessuna autonomia per il contribuente nel decidere quando utilizzare la perdita per abbattere il reddito di impresa
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Composizione |
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI |
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Art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Reddito di impresa – Perdite – Riporto – Esercizi successivi – Limiti.
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Massima |
In tema di accertamento tributario, non è consentito al contribuente di decidere autonomamente quando utilizzare la perdita per abbattere il reddito di impresa, atteso che l’ordinamento intende impedire arbìtri volti ad utilizzare le perdite nel periodo d’imposta ritenuto più conveniente, o, nei casi più gravi, il “commercio” a fini di evasione fiscale delle società in perdita. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la legittimità della cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, precisando che l’abbattimento del reddito per i successivi periodi d’imposta deve avvenire, in ciascuno di essi, per l’intero importo, nel limite, per ciascun anno, dell’80% del reddito). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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