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E'liberamente valutabile nel giudizio tributario la sentenza penale di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod. proc. pen.
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Composizione |
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GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE |
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Processo tributario – Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto – Sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. – Effetto vincolante – Insussistenza – Libera valutazione – Possibilità. |
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Massima |
In tema di rapporti tra processo penale e processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, emessa a seguito di dibattimento, ha effetto di giudicato nel giudizio tributario esclusivamente con riguardo al vaglio di legittimità della sanzione irrogata dall’Amministrazione finanziaria, restando ferma invece, in difetto di tali presupposti, l’autonoma valutazione, da parte del giudice tributario, della statuizione penale quale elemento di prova. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto condivisibili gli approdi interpretativi di cui alla sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod. proc. pen., in materia di sussistenza dei requisiti della disciplina fiscale di favore per le società sportive dilettantistiche, con conseguente infondatezza della pretesa tributaria azionata dall’Ufficio). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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