Giugno 2025

Tuesday 03 June 2025 09:53

INAMMISSIBILE LA PRODUZIONE IN SECONDO GRADO DI DOCUMENTI NUOVI CHE LA PARTE AVREBBE DEPOSITARE IN PRIMO GRADO

 

 

 

Inammissibile la produzione in secondo grado di documenti nuovi che la parte AVREBBE DEPOSITARE in primo grado

  • Sentenza del 27/03/2025, n. 16/811 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Locatelli
  • Rel. Epicoco

 

PROCESSO TRIBUTARIO – APPELLO – NOVA

 

Appello – Nuovi documenti – Produzione – Inammissibilità.

Massima

A seguito della novella dell’art. 58 del D. lgs. n. 546 del 1992, applicabile agli appelli notificati a partire dal 5.1.2024, non è ammessa la produzione, in secondo grado, di documenti che la parte avrebbe potuto depositare nel giudizio di primo grado. (In motivazione, la Corte ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in quanto basato su nuovi documenti che sono stati dichiarati inammissibili, non avendo l’Amministrazione finanziaria dimostrato l’impedimento alla produzione dei medesimi in primo grado).

Rif. Normativi

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58.

Conformità

 

Difformità

Corte di giustizia Tributaria di II grado della Campania, ord., n. 1658 del 9 luglio 2024;

Corte di giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, ord., n. 199 del 27 settembre 2024, n. 199;

Vedi

  • Corte cost., n. 36 del 27.3.2025

Anno pubb.

  • 2025