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Inammissibile la produzione in secondo grado di documenti nuovi che la parte AVREBBE DEPOSITARE in primo grado
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Composizione |
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PROCESSO TRIBUTARIO – APPELLO – NOVA |
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Appello – Nuovi documenti – Produzione – Inammissibilità. |
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Massima |
A seguito della novella dell’art. 58 del D. lgs. n. 546 del 1992, applicabile agli appelli notificati a partire dal 5.1.2024, non è ammessa la produzione, in secondo grado, di documenti che la parte avrebbe potuto depositare nel giudizio di primo grado. (In motivazione, la Corte ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in quanto basato su nuovi documenti che sono stati dichiarati inammissibili, non avendo l’Amministrazione finanziaria dimostrato l’impedimento alla produzione dei medesimi in primo grado). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Difformità |
Corte di giustizia Tributaria di II grado della Campania, ord., n. 1658 del 9 luglio 2024; Corte di giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, ord., n. 199 del 27 settembre 2024, n. 199; |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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