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Questione di legittimità costituzionale DEGLI Effetti del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario.
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Composizione |
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PROCESSO TRIBUTARIO |
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Giudizio penale e tributario (rapporto) - Cosa giudicata penale – Assoluzione - Effetti – Legittimità costituzionale. |
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Massima |
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 giugno 2024, n. 87, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione nella parte in cui attribuisce all’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento e passata in giudicato, effetti vincolanti nel processo tributario afferente il medesimo contribuente e i medesimi fatti materiali. (In motivazione la Corte, preso atto che il giudicato determinerebbe - in base alla novella - la caducazione degli avvisi di accertamento impugnati ed evidenziato che, a fronte di una istruttoria penale carente, dalle prove acquisite in sede tributaria sarebbero emersi elementi per ritenere fondata la pretesa fiscale, dubita per plurime ragioni della compatibilità costituzionale dell’effetto espansivo del giudicato penale). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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