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Beni assegnati in natura con valore superiore rispetto a quello spettante sulla massa comune: applicabile l’imposta di registro sui trasferimenti
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Composizione |
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TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE |
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Divisione ereditaria – Beni in natura – Assegnazione – Valore. |
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Massima |
In tema di imposta di registro, l’atto di divisione della comunione ereditaria non può essere considerato, ai fini dell’imposta, alla stregua di una vendita, anche qualora alcuni coeredi abbiano ricevuto beni in natura di valore superiore alla loro quota, laddove, in ragione dell’effetto perequativo dei conguagli, non vi sia stata un’attribuzione di ricchezza eccedente il valore della porzione spettante a ciascun coerede. (In applicazione di tale principio, la Corte, nel ritenere che non potesse configurarsi un’assegnazione di beni in misura superiore a quella spettante, atteso che la quota in denaro, nel caso di specie, era volta solo a pareggiare il valore degli immobili oggetto di divisione, ha ulteriormente affermato che il conguaglio non riveste natura di risarcimento, ma costituisce strumento per ripristinare, quando non possono farsi porzioni di beni uguali, l’eguaglianza delle quote tra i condividenti, nell’ambito di un’unitaria operazione di divisione). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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