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Comparazione tra imprese ai fini della determinazione del transfer pricing
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Composizione |
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE - |
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Transfer pricing – Determinazione - Imprese in comparazione - Omogeneità dell’attività svolta e del settore commerciale di riferimento – Necessità – Sussistenza.
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Massima |
In tema di transfer pricing, è illegittimo il calcolo del valore normale effettuato comparando i prezzi di trasferimento tra imprese di distribuzione a pieno rischio di molteplici prodotti di cartoleria, colori, materiali cartacei ed altro con quelli dell’impresa accertata svolgente attività di agente commerciale di un unico prodotto cartaceo, quale la carta vergine. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che, per una corretta valutazione del valore normale dei beni oggetto di transazione, è necessaria la comparazione tra imprese che svolgano il medesimo tipo di attività ed operanti nei medesimi settori commerciali e merceologici). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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