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Polizze vita ed applicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle assicurazioni
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Composizione |
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI E CONTRATTI VITALIZI - IN GENERE - |
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Polizze vita – Imposta sulle assicurazioni - Esenzione – Possibilità – Esclusione.
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Massima |
In tema di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi, non si applica l’esenzione dall’imposta sulle assicurazioni prevista dall’allegato C alla l. 29 ottobre 1961, n. 1216 per le polizze vita che, sebbene facciano riferimento ad ipotesi di sinistri quali morte, inabilità temporanea o permanente al lavoro e ricovero ospedaliero, hanno tuttavia quale causa del contratto di assicurazione non il pagamento delle spese di cura o di mantenimento dell'assicurato in caso di malattia, infortunio o ricovero ospedaliero (ovvero il pagamento di una somma al beneficiario in caso di morte dell'assicurato, al fine di garantire al beneficiario stesso un capitale di cui vivere), atteso che il riferimento alla morte, incapacità permanente o temporanea al lavoro, perdita del posto di lavoro, ricovero ospedaliero dell'assicurato è esclusivamente correlato alla capacità lavorativa dell'assicurato stesso e, quindi, alla sua capacità reddituale costituente la garanzia di adempimento delle obbligazioni contratte con il gestore del circuito della carta di credito acquisita o dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria del finanziamento contratto. |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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