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REGIME PREMIALE DI RIDUZIONE DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO. |
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ACCERTAMENTO IMPOSTE REDDITI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – TERMINI DI DECADENZA. |
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La riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, di cui all’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 ed all’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, prevista dall’art. 10 d.l. 201/2011, non si applica ai commercianti al dettaglio di generi di monopolio.
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La Corte di Cassazione ha scrutinato i presupposti per l’accesso al regime premiale previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’art. 10 del d.l. n. 201/2011 in favore dei contribuenti appartenenti a determinate categorie imprenditoriali (esercenti attività artistica o professionale, imprenditori individuali), i quali favoriscano la trasparenza istituendo un conto corrente dedicato all’attività e garantendo la trasmissione telematica all’amministrazione finanziaria delle fatture ricevute e delle risultanze di acquisiti e cessioni. Il beneficio è altresì riconosciuto ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore e con i medesimi coerenti; per questi ultimi le premialità trovano applicazione per le dichiarazioni a partire dall’annualità 2011. La sussistenza dei requisiti per l’applicazione del sistema premiale comporta, tra l’altro, la riduzione di un anno dei termini per l’accertamento tributario previsti dall’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, e dall’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972. Ulteriori benefici, per i contribuenti soggetti agli studi di settore, sono rappresentati dalla preclusione di accertamenti basati su presunzioni semplici e dalla limitazione degli accertamenti sintetici ai casi in cui il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. La concreta applicazione del beneficio, sempre in favore dei contribuenti soggetti al regime degli studi di settore, nella versione ratione temporis rilevante nella fattispecie, dipendeva dalla latitudine delle attività richiamate nel provvedimento di attuazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato (sentite le associazioni di categoria) in data 12 luglio 2012, con cui sono stati differenziati i termini di accesso alla disciplina. Nella pronuncia si evidenzia che il “commercio al dettaglio di generi di monopolio”, di appartenenza del contribuente, non compare, tra le attività elencate nell’atto direttoriale. La Suprema Corte ha precisato che l’Agenzia ha rispettato il dettato normativo, atteso che era proprio quest’ultimo a rimandare ad un successivo provvedimento apicale la differenziazione dei termini di accesso alla disciplina premiale; né, si argomenta in sentenza, può postularsi la nullità di tale atto per la mancata indicazione specifica dell’associazione di categoria dei tabaccai tra quelle la cui consultazione ha preceduto l’adozione dell’atto direttoriale in conformità al dettato normativo, atteso che, nell’incipit del provvedimento, compare un’indicazione generale di consultazione delle “associazioni di categoria”. Da ricordare infine che l’intera disciplina di favore, anche per quanto concerne i contribuenti conformi agli studi di settore, è correlata a caratteristiche di trasparenza ed affidabilità delle scelte del contribuente e, pertanto, ogni beneficio presuppone che, nell’esposizione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, siano state fornite informazioni veritiere. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Nessun precedente specifico. Vedi Cass., ord., sez. V, 5 novembre 2024, n. 28457 |
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Rif. normativi |
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 10; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 1; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, comma 1; Provv. Direttore Agenzia delle Entrate 12 luglio 2012, n. 102603.
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Dati sentenza |
Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 1804 del 21 marzo 2025, dep. 16 giugno 2025. |
Redattore: Cons. Paola Malanetto
