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RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO PER AFFITTO DI AZIENDA: OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE. |
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TRIBUTI ERARIALI - CESSIONE DI AZIENDA - SOLIDARIETA’ - FRODE ALL’ERARIO - Contraddittorio preventivo - Obbligo - Sussistenza - Prova di resistenza. |
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L’atto con cui l’Amministrazione finanziaria imputa una responsabilità solidale al cessionario di azienda, derivante da affitto in frode all’Erario, deve essere obbligatoriamente preceduto, a pena di illegittimità, da invito a comparire. |
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La Corte di Giustizia Tributaria di Grosseto ha ritenuto che l’atto di contestazione della responsabilità solidale della contribuente, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 472/1997, in qualità di cessionaria di azienda per affitto in frode all’Erario, relativa a debiti tributari non assolti dalla cedente, abbia una valenza ibrida, rivestendo, per contenuto e funzione, anche natura accertativa (e non di mero recupero). La sentenza valorizza, preliminarmente, la pregnante cogenza dell’obbligo di contradditorio procedimentale, in sede di accertamento tributario, in base all’art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997, poi corroborato dal nuovo art. 6-bis dello Statuto del contribuente. Quest’ultima disposizione ha generalizzato, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, siffatto obbligo - fino ad allora enucleato dalla giurisprudenza a fronte di singole previsioni normative - con funzione deflattiva del contenzioso tributario. Il Legislatore ha inteso, infatti, perseguire un generale disegno finalizzato ad implementare la compliance tra uffici e cittadini. Nella pronuncia, si sottolinea che, nel dubbio circa la puntuale qualificazione di un provvedimento tributario “innominato”, è preferibile l’opzione ermeneutica che propende per la sua sussunzione nell’alveo degli atti di accertamento, in quanto idonea ad offrire maggiori garanzie procedimentali per il contribuente, nell’ottica di un rafforzamento della tutela dei diritti dei consociati. Tale conclusione interpretativa appare a fortiori ragionevole nel caso di specie, tenendo conto che - ai sensi dell’art.14 d.lgs. n. 472/1997 - la responsabilità solidale del cessionario deriva direttamente dalla legge, con incisive conseguenze in sede di riscossione, ivi compresa la possibile iscrizione a ruolo, a titolo straordinario, ex art. 15-bis del d.P.R. n. 602/1973. Per l’effetto, il Collegio ha annullato l’atto impugnato per omessa previa notifica di invito a comparire, avendo verificato che, nella fattispecie in esame, è stata superata la prova di resistenza, a fronte della paventata frode in danno dell’Erario, circa l’effettività della lesione del diritto al contradditorio. Infatti, la contribuente avrebbe potuto utilmente controdedurre in sede procedimentale, come invece avvenuto unicamente nella successiva sede processuale. In particolare, sotto questo profilo, la Corte ha precisato che la ricorrente avrebbe potuto eccepire che la gran parte dei debiti tributari contenuti nell’atto (qualificato come accertamento) erano relativi a crediti erariali, il cui iter notificatorio era avvenuto dopo la stipula dell’atto di affitto di azienda. Parimenti, la ricorrente avrebbe potuto argomentare anche sulla pretesa erariale derivante da atti notificati prima della cessione e, quindi, sui termini della relativa conoscenza, oltre che sull’esistenza, o meno, di ragioni sulle quali fondare un pericolo per la riscossione rispetto alle aspettative erariali. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
In materia di responsabilità solidale per cessione di azienda in frode all’Erario: Cass., Sez. 5., 13 maggio 2025, n. 12713; Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2020, n. 29722; Cass., Sez. 5, 20 novembre 2020 n. 26480. |
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Rif. normativi |
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 bis: D. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14; D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5 ter.
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Dati sentenza |
CGT I° grado Grosseto, Sentenza n. 126 del 11 giugno 2025, dep. 18 giugno 2025. |
Redattore: Cons. Alessandro NAPOLI
