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SOCIETÀ COSTITUITA DA DUE SOCIETÀ: APPLICABILITÀ DELLA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI EXTRABILANCIO PER LE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE SOCIALE |
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SOCIETA’ PARTECIPE DI ALTRA SOCIETA’ – SOCIETA’ A RISTRETTA BASE SOCIALE – CONFIGURABILITA’ – PRESUNZIONE DISTRIBUZIONE UTILI EXTRABILANCIO – APPLICABILITA’
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Si applica la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio ai soci anche nel caso in cui la società a ristretta base partecipativa sia costituita da due società, essendo indifferente che il partecipe sia una persona fisica ovvero una società. |
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La Corte di Cassazione ha affermato che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio, oggetto di accertamento, opera anche allorquando partecipe della società a ristretta base sia altra società, dovendosi ritenere indifferente che partecipe sia una persona fisica ovvero una società; la presunzione non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutte le tipologie di organizzazione societaria per le quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale. I giudici di legittimità hanno, in conseguenza, formulato il seguente principio di diritto: “In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale con conseguente vincolo di solidarietà. (Nella specie, società di capitali partecipata da due società, una S.a.s. per il 50,50% delle quote e una S.r.l. per il restante 49,50%, quest’ultima a sua volta partecipata dalla prima per il 95,76% e, per il resto, a membri della medesima famiglia)”. La Corte ha altresì affermato che la presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base sociale non opera solo per le componenti positive di reddito accertate, ma anche per le componenti negative disconosciute. Ne discende, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, che ai fini della presunzione di attribuzione ai soci la nozione di “utili extracontabili” comprende non solo maggiori componenti positivi di reddito accertati, ma anche il disconoscimento di componenti negativi, che fa emergere la presenza di maggiori risorse non dichiarate e che vanno considerate distribuite tra i soci e assoggettate a tassazione, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa erariale.
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Riferimenti Giurisprudenziali |
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- Cass. civ., sez. trib., n. 13338 del 10/06/2009 |
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Rif. normativi |
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, 1° comma, lett. d) |
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Dati sentenza |
Cass. civ., sez. trib., ordinanza n. 15274 del 27 marzo 2025, dep. 9 giugno 2025. |
Redattore: Fabio Graziano
