Giugno 2025

Monday 09 June 2025 13:26

INDEDUCIBILITA' AI FINI IRAP, PER L' IMPRENDITORE UTILIZZATORE DELLE PRESTAZIONI, DEI COSTI INERENTI A CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA NULLI.

 

 

 

INDEDUCIBILITÀ AI FINI IRAP, PER L’IMPRENDITORE UTILIZZATORE DELLE PRESTAZIONI, DEI COSTI INERENTI A CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA NULLI.

 

 

IRAP – Contratto di somministrazione di manodopera nullo – Costi – Utilizzatore delle prestazioni – Deduzione – Esclusione.

 

 

In caso di nullità del contratto di somministrazione di manodopera, l’imprenditore utilizzatore delle prestazioni non può portare in deduzione ai fini IRAP i costi della manodopera, anche qualificando gli stessi come costi inerenti al compimento di atti o attività integranti reato contravvenzionale.

 

 

In ogni caso di nullità del contratto di somministrazione di manodopera (es. per mancanza di forma scritta), i lavoratori sono per legge considerati alle dipendenze dell’imprenditore che ne utilizza effettivamente le prestazioni, di modo che è su quest’ultimo che gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo, nonché fiscale, scaturenti dal rapporto di lavoro.

Ciò comporta che costui non può portare in deduzione ai fini IRAP, quale componente negativa di reddito, le spese per il personale dipendente, in quanto l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, nel richiamare l’art. 2425 c.c., impone il rispetto dei requisiti di correttezza e veridicità del bilancio che attengono al risultato economico.

Peraltro, la mancanza di certezza dei costi osta all’applicabilità dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993 che, nella sua formulazione attuale, implicitamente ammette la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività integranti reato contravvenzionale, qual è configurata l’illecita somministrazione di manodopera, in forza dell’art. 18 del d.lgs. n. 276 del 2003.

 

Riferimenti Giurisprudenziali

Conf: Cass. 5342/2013; Cass. 26461/2014; Cass. 7896/2016; Cass. 18808/2017; Cass. 31720/2018.

Rif. normativi

Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997; art. 2425 c.c.; art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come novellato dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 44 del 2012; art. 18 del d.lgs. n. 276 del 2003

Dati sentenze

Cass., Sez. trib., sentenza n. 14200 del 9 aprile 2025, dep. 28 maggio 2025.

                                                                                                                          Redattore Nicola Durante