Giugno 2025

Monday 09 June 2025 19:01

ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E ONERI DI IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

 

 

 

Eccezione di prescrizione e onere di impugnazione dell'intimazione di pagamento.

 

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) -  244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

 

La Cassazione ha stabilito che l'intimazione di pagamento non è facoltativa, ma un atto tributario tipico da impugnare obbligatoriamente se si vogliono contestare vizi precedenti, come la prescrizione o la mancata notifica delle cartelle. Non impugnarla entro i termini la rende definitiva, "cristallizzando" il debito e precludendo ogni eccezione futura al successivo pignoramento, che diviene inattaccabile nei suoi presupposti.

 

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso di un contribuente ha posto l'accento sulla natura giuridica dell'intimazione di pagamento (l'avviso previsto dall'articolo 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973) e sulle conseguenze della sua mancata impugnazione.

 

Il punto cruciale è il seguente:

  • l'intimazione di pagamento è un atto tipico e impugnabile. La Cassazione ha chiarito che l'intimazione di pagamento, pur avendo una denominazione specifica e diversa da altri atti, è sostanzialmente assimilabile all'"avviso di mora" di cui all'articolo 46 del vecchio D.P.R. n. 602 del 1973 (e ora, più genericamente, agli atti che precedono l'esecuzione forzata). Questa equiparazione è fondamentale perché l'avviso di mora è espressamente elencato tra gli atti impugnabili dall'articolo 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 546 del 1992. Questo significa che non si tratta di un "atto atipico" per il quale il contribuente avrebbe solo la facoltà di impugnare se lo ritiene opportuno. Al contrario, essendo un atto "tipico" e previsto dalla legge come autonomamente impugnabile, il contribuente ha un vero e proprio onere di farlo.
  • il principio della "cristallizzazione dell'obbligazione". Se il contribuente non impugna l'intimazione di pagamento nei termini previsti, quella pretesa tributaria si considera consolidata o, per usare il termine tecnico impiegato dalla Corte, "cristallizzata". Questo principio è cruciale: significa che, una volta che l'intimazione di pagamento diventa definitiva per mancata impugnazione, non si possono più sollevare contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi (come la prescrizione) che si sono verificati prima o contestualmente alla notifica di quell'atto.

Esempio Pratico: Se le cartelle di pagamento originarie non erano state regolarmente notificate (e quindi il credito non era esigibile o era già prescritto al momento della notifica delle cartelle), oppure se la prescrizione è maturata tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento, il contribuente deve far valere queste eccezioni impugnando l'intimazione di pagamento. Se non lo fa, e l'intimazione di pagamento diventa definitiva, non potrà più eccepire la mancata notifica delle cartelle o la prescrizione successiva in un momento successivo, ad esempio impugnando il pignoramento. Il diritto di opporsi si è "esaurito" con la scadenza dei termini per l'impugnazione dell'intimazione.

Conseguenza per il Pignoramento. Il pignoramento è un atto esecutivo che segue l'intimazione di pagamento. Se l'intimazione è diventata definitiva, il pignoramento si basa su una pretesa ormai incontestabile. Le uniche eccezioni che si possono sollevare contro il pignoramento sono quelle relative a vizi propri dell'atto di pignoramento stesso (ad esempio, un errore nel calcolo dell'importo pignorato o un vizio di notifica del pignoramento), ma non quelle che avrebbero dovuto essere fatte valere contro gli atti presupposto (le cartelle o l'intimazione di pagamento) che sono ormai diventati definitivi.

In sintesi, la Suprema Corte ha voluto ribadire che il sistema tributario prevede un preciso ordine di impugnazione degli atti. L'intimazione di pagamento non è un semplice promemoria, ma un atto dotato di piena dignità impugnatoria. Se il contribuente decide di non contestarla, pur avendone la possibilità e i motivi (come l'eccezione di prescrizione), accetta implicitamente la validità e l'esigibilità del credito in essa contenuto, rendendo poi vane eventuali contestazioni successive sull'esistenza o la prescrizione del debito stesso.

 

Riferimenti Giurisprudenziali

Massime precedenti vedi: Cass. n. 22108 del 2024, Rv. 672317 - 01

Massime precedenti vedi: Sezioni Unite: n. 26817 del 2024, Rv. 672397 - 01

Rif. normativi

DPR 29/09/1973, n. 602, art. 50       

D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 19 comma. 1, lett. E

Dati sentenza

Cass., Sez. Trib., Sentenza n. 6436 del 11 marzo 2025.

 

                                                                                Redattore: Cons. Stanislao de Matteis