Giugno 2025

Tuesday 03 June 2025 08:49

IRPEF: QUANDO RILEVANO LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE?

 

 

IRPEF: QUANDO RILEVANO LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE?

 

 

IRPEF-SOPRAVVENIENZE ATTIVE-RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE- DICHIARAZIONE-MOMENTO RILEVANTE

 

In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito (o dal disconoscimento di un debito preesistente) in sede giudiziale devono essere dichiarate nell’anno di imposta in cui la sentenza che afferma il credito (o disconosce il debito) è stata depositata, sempre che l’efficacia esecutiva di tale sentenza non sia stata nel frattempo sospesa.

 

 

 

 

La questione

La Suprema Corte ha affrontato la questione se, ai fini della dichiarazione della sopravvenienza attiva costituita dal riconoscimento giudiziale di un credito (o, come nel caso di specie, del disconoscimento giudiziale di un debito: e, precisamente, del debito per gli interessi gravante sulla società-madre in forza di un contratto di conto corrente bancario), occorre aver riguardo al momento in cui la sentenza che riconosce il credito (o disconosce il debito) è stata depositata oppure se, al contrario, rileva il momento in cui la stessa diventa definitiva.

 

La decisione

La Sezione V della Suprema Corte ha affermato il principio per cui, ai fini della dichiarazione della sopravvenienza attiva che deriva dal riconoscimento di un credito (o dal disconoscimento di un debito preesistente) in sede giudiziale, occorre aver riguardo all’anno di imposta in cui la sentenza che afferma il credito (o disconosce il debito) è stata depositata, trattandosi del momento in cui la posta attiva (o il venire meno della posta passiva) diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile, ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

La Corte ha, per contro, escluso che debba attribuirsi efficacia incisiva alla circostanza del passaggio in giudicato della sentenza (ovvero al fatto che l’eventuale prosieguo del contenzioso possa condurre a un diverso risultato), poiché un’eventuale modifica della decisione nei successivi gradi di giudizio realizzerebbe una sopravvenienza passiva, idonea anch’essa a concorrere alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 101 del d.P.R. n. 917 cit.

 

La Corte ha, invece, attributo rilievo decisivo al fatto che l’efficacia esecutiva della sentenza sia sospesa nelle more del giudizio di appello o di quello per cassazione (ricorrendo i presupposti rispettivamente previsti dagli artt. 283 e 373 c.p.c.), posto che, in siffatta ipotesi, la sopravvenienza attiva non potrebbe certamente ritenersi conseguita nell’esercizio corrispondente.

 

Da qui l’affermazione del principio per cui, in tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito (o dal disconoscimento di un debito preesistente) in sede giudiziale devono essere dichiarate nell’anno di imposta in cui la sentenza che afferma il credito (o disconosce il debito) è stata depositata, che costituisce il momento nel quale la posta attiva (o il venir meno della posta passiva) diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile, ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione, tuttavia, che l’efficacia esecutiva della sentenza di condanna non sia stata nel frattempo sospesa.

 

 

 

Orientamenti Giurisprudenziali

 

Rif. normativi

Art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 101 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 283 c.p.c.

Art. 373 c.p.c.

 

Dati sentenza

Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 6/2/2025) 20/05/2025, n. 13361

                                                     

                                                                                              Redattore: Cons. Giuseppe DONGIACOMO