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IMU: il contribuente ha l’obbligo di comunicare la variazioni che incidono sul tributo
Sentenza del 10/02/2025, dep. 25/03/2025, n. 1942/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6. |
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Composizione |
Pres. Fruscella, Est. Galeota |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 |
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TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale sugli immobili - Variazioni incidenti sulla determinazioni dell’imposta - Onere di denuncia per il contribuente - Fattispecie. |
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Massima |
In tema d'imposta comunale sugli immobili, grava sul contribuente l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sull’an e sul quantum dell'imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune. (Fattispecie di immobile oggetto di lascito testamentario a favore esclusivo di uno dei due eredi discendenti diretti ed invece indicato - per asserito errore nella dichiarazione di successione - come oggetto di successione legittima, con la conseguente assegnazione in comproprietà ad entrambi gli eredi: in applicazione del principio, la Corte territoriale rigettava il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per il mancato pagamento IMU in relazione alla quota di comproprietà, osservando che la ricorrente non aveva tempestivamente adempiuto ad alcuna comunicazione al Comune impositore circa l’esclusività della proprietà e del possesso dell’immobile in capo all’altro coerede). |
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17562 del 02/09/2016 (Rv. 640990 - 01) Cass., Sez, 6-5-, Ordinanza n. 5190 del 27/01/2022, dep. 17/02/2022 |
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Anno pubb. |
2025 |
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