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Perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del seRvizio postale
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Roma – Sez. 11^ – Sentenza del 25/03/2025n. 1933.
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Composizione |
Terrinoni Paola (Pres.) – Pannone Andrea (Rel.) – Chinè Giuseppe |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 007 NOTIFICA
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Procedimento notificatorio – Notificazione a mezzo del servizio postale – Perfezionamento – Prova - Requisiti. |
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Massima |
In tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l’atto da notificare non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario o anche per assenza o inidoneità di altre persone incaricate della ricezione, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima. |
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Rif. normativi |
l. 20 novembre 1982 n.890; d.p.r. 29 settembre 1973 |
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Conformità |
Cass., sez. un., 15 aprile 2021, n. 10012; Cass. civ., sez. trib. , 13 marzo 2025, n 6702; Cass. civ. sez. trib., 08/01/2025, n.300; Cass. civ. sez. trib., 29 ottobre 2024, n. 27946; Cass. civ. sez. trib., 29 ottobre 2024, n. 27948 |
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Anno pubb. |
2025 |
