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Presupposti per la compensazione delle spese di lite in caso di cessazione della materia del contendere
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Roma – Sez. 11^ – Sentenza del 24/03/2025n. 1924.
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Composizione |
Perla Pietro (Pres.) – Pannone Andrea (Rel.) – Marini Angela Maria |
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162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI – 003 COMPENSAZIONE - IN GENERE 177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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Processo tributario – Cessata materia del contendere – Estinzione del giudizio - Compensazione delle spese di lite – Motivazione. |
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Massima |
Nel processo tributario, in caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, la compensazione delle spese di lite tra le parti può essere giustificata dalla circostanza che la parte ricorrente, nel proporre l’impugnativa, abbia depositato il ricorso prima della scadenza del termine di novanta giorni (oltre, eventualmente, i trenta giorni della sospensione feriale), concesso all’amministrazione per l’esame dell’istanza di reclamo o di mediazione presentata ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs. 546/1992. |
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Rif. normativi |
Art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; art. 17 bis d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. trib., 29 novembre 2023, n.33157 |
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Anno pubb. |
2025 |
