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riduzione della sanzione per le omesse o tardive dichiarazioni in tema di imposta di sbarco Sentenza del 26 novembre 2024, n. 9077 del 2024 (dep. 04/12/2024) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II
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Composizione |
Petrucci Luigi (Presidente) Mogavero Nicola (Relatore) Giorgianni Angelo (Giudice) |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
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Classificazione dell’imposta di sbarco - Tributo locale – Decreto legislativo n. 472 del 1997 – Sanzioni ridotte per omesse o ritardate dichiarazioni – Applicabilità. |
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Massima |
L’imposta di sbarco deve essere classificata come tributo locale, poiché l’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011 consente ai Comuni delle Isole minori di istituire il versamento di un contributo in alternativa all’imposta di soggiorno, con la conseguenza che, per effetto dell’art. 16 del d.lgs. 473 del 1997, che ha esteso ai tributi locali la disciplina generale sulle sanzioni tributarie – è ammessa l’applicabilità delle sanzioni in misura ridotta. (In motivazione la Corte ha precisato che ove il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dal regolamento comunale, ma vi abbia provveduto entro novanta giorni successivi, senza che sia stata già constatata e senza che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, è applicabile la sanzione in misura ridotta pari ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa dichiarazione).
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Rif. normativi |
Art. 4, comma 3 bis, d.lgs. n. 23 del 2011; art. 1, commi 158 – 170, legge n. 296 del 2006; art. 16 del d.lgs. n. 473 del 1997; art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 472 del 1997 |
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Conformità |
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Anno pubb. |
2024 |
