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Va annullata la cartella recante la sanzione INFLITTA Al professionista per visto di conformità infedele a seguito di iscrizione a ruolo da parte di un ufficio incompetente Sentenza del 24 febbraio 2025, n. 1599 del 2025 (dep. 26/02/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I
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Composizione |
Novara Antonio (Presidente e Relatore) Miceli Maria (Giudice) Ruvolo Michele (Giudice) |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 383 RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
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Visto infedele del professionista – Sanzione - Competenza inderogabile dell’Ufficio per l’iscrizione a ruolo della sanzione – Invalidità della cartella - Iscrizione a ruolo da parte di un ufficio incompetente. |
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Massima |
È invalida e va pertanto annullata - per vizio di incompetenza - la cartella esattoriale, recante la sanzione ex art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997 inflitta al professionista per visto o asseverazione infedeli, ove la stessa abbia quale suo presupposto l’iscrizione a ruolo effettuata dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate invece che dalla Direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore. (In motivazione la Corte ha specificato che, per il carattere punitivo della sanzione, viene in rilievo la competenza funzionale e inderogabile della Direzione regionale). |
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Rif. normativi |
Art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241 del 1997; art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997
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Conformità |
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Anno pubb. |
2025 |
