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Composizione |
Pres. Canepa Rel. Piombo |
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ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI – INDAGINI BANCARIE
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Accertamento bancario – Rilevanza dei soli prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri o 5.000 euro mensili - Modifiche normative all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 - Retroattività – Esclusione. |
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Massima |
In materia di accertamenti c.d. bancari, la modifica normativa apportata dall’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 (in forza della quale, ai fini della determinazione del maggior reddito, solo i prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, 5.000 euro mensili rilevano come elementi posti a base delle rettifiche ed accertamenti, sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili), avendo natura sostanziale, non ha portata retroattiva. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che detta modifica deve trovare applicazione qualora la verifica fiscale sia iniziata successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016, ossia in data 3 dicembre 2016, ancorché afferente ad annualità d’imposta ad essa antecedente). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Difformità |
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Anno pubb. |
2025 |
