Maggio 2025

Thursday 11 December 2025 08:10

IRRETROATTIVE LE MODIFICHE NORMATIVE ALLA DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI BANCARI INTRODOTTE DALL' ART. 7-QUATER DEL D.L. N. 193/2016

 

 

 

 

 

  • Sentenza del 14/02/2025, n. 122 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria

Composizione

Pres. Canepa

Rel. Piombo

 

 

ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI – INDAGINI BANCARIE

 

 

 

Accertamento bancario – Rilevanza dei soli prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri o 5.000 euro mensili - Modifiche normative all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 - Retroattività – Esclusione.

Massima

In materia di accertamenti c.d. bancari, la modifica normativa apportata dall’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 (in forza della quale, ai fini della determinazione del maggior reddito, solo i prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, 5.000 euro mensili rilevano come elementi posti a base delle rettifiche ed accertamenti, sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili), avendo natura sostanziale, non ha portata retroattiva. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che detta modifica deve trovare applicazione qualora la verifica fiscale sia iniziata successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016, ossia in data 3 dicembre 2016, ancorché afferente ad annualità d’imposta ad essa antecedente).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2
  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
  • L. 1 dicembre 2016, n. 225, art. 7-quater

Conformità

  • Sez. V, n. 19774 del 22/09/2020

Difformità

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Anno pubb.

2025