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Composizione |
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CATASTO – PROCEDURA DOCFA |
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Rendita catastale – Avviso di accertamento – DOCFA – Motivazione – Contenuti - Individuazione.
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Massima |
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni; diversamente, in caso di differente valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più analitica, specificando le differenze riscontrate per consentire il diritto di difesa del contribuente e per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento catastale impugnato, avendo l’Ufficio illustrato, in maniera dettagliata, le ragioni di fatto e di diritto della rettifica operata in ordine alla categoria catastale, anche mediante il richiamo a precedenti accatastamenti e conseguenti rettifiche). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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