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Composizione |
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IMPOSTE SUI REDDITI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – PROCEDIMENTO – CONTRADDITTORIO
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Schema d’atto – Obbligo – Decorrenza – Adozione anticipata - Irrilevanza.
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Massima |
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, poiché l’obbligo di schema d’atto trova applicazione agli atti emessi successivamente al 30 aprile 2024, sono privi di effetti gli eventuali schemi notificati in data antecedente, ciò non comportando alcuna invalidità della previa notifica di invito a comparire, in quanto un successivo atto ultroneo non può travolgere il rituale atto precedente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto tempestivo l’avviso di accertamento notificato dall’Ufficio, avvalendosi della proroga del termine di 120 giorni in presenza dei presupposti di cui alla disciplina normativa dell’invito a comparire cui ha fatto seguito l’adozione di schema d’atto, in data antecedente all’entrata in vigore del relativo obbligo procedimentale). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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