Maggio 2025

Thursday 11 December 2025 08:12

E' ASSOGGETTATA AD IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE L' ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI CREDITO VERSO TERZI

 

 

 

 Sentenza del 21/02/2025, n. 1/87 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma.

Composizione

  • G. monocr. Sinisi

 

 

IMPOSTA DI REGISTRO – PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

 

Obbligazioni tributarie – Imposta di registro – Ordinanza di assegnazione di credito – Aliquota – Base imponibile - Individuazione.

 

 

Massima

In tema di imposta di registro, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di assegnazione di un credito spettante al debitore esecutato nei confronti di un terzo riveste natura di atto traslativo in favore del creditore procedente, alla stregua di una datio in solutum condizionata al pagamento integrale. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che l’ordinanza di assegnazione di credito verso terzi è assoggettata ad imposta di registro proporzionale, pari allo 0,5%, che deve essere applicata ad una base imponibile che tenga conto dell’importo del credito azionato in giudizio e non dell’ammontare del credito assegnato).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all. Tariffa, parte I, art. 6
  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all. Tariffa, parte I, art. 8
  • Cod. proc. civ., art. 553.

Conformità

  • Sez. 1, n. 7508 del 31/03/2011
  • Sez. 5, n. 7306 del 16/03/2021
  • Sez. 5, n. 15918 del 20/07/2011

 

  • Sez. 6-5, n. 27754 del 12/10/2021
  • Sez. 6-5, n. 30279 del 27.10.2021
  • Sez. 5, n. 9400 del 20.04.2007

Anno pubb.

  • 2025