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Sentenza del 21/02/2025, n. 1/87 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma. |
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Composizione |
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IMPOSTA DI REGISTRO – PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI |
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Obbligazioni tributarie – Imposta di registro – Ordinanza di assegnazione di credito – Aliquota – Base imponibile - Individuazione.
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Massima |
In tema di imposta di registro, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di assegnazione di un credito spettante al debitore esecutato nei confronti di un terzo riveste natura di atto traslativo in favore del creditore procedente, alla stregua di una datio in solutum condizionata al pagamento integrale. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che l’ordinanza di assegnazione di credito verso terzi è assoggettata ad imposta di registro proporzionale, pari allo 0,5%, che deve essere applicata ad una base imponibile che tenga conto dell’importo del credito azionato in giudizio e non dell’ammontare del credito assegnato). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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