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IRES e deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali: condizioni
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Composizione |
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IMPOSTE DIRETTE – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ - IRPEG - IRES – DETERMINAZIONE – ALIQUOTA - BASE IMPONIBILE |
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IRES – Immobili strumentali – IMU – Deducibilità.
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Massima |
In materia di deducibilità dall’IRES dell’IMU versata per le dotazioni strumentali, rientrano in tale categoria gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione o dell’azienda, oltre che gli immobili relativi a imprese commerciali che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, purché indicati nell'inventario, non essendo peraltro sufficiente ad attestarne la strumentalità la mera classificazione catastale in quanto è, invece, necessario indagare la destinazione in concreto dell’immobile, in rapporto all’attività esercitata dall’impresa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non provata l’effettiva strumentalità degli immobili, con conseguente dichiarazione di insussistenza, per difetto di rilevanza, dei presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della normativa vigente ratione temporis relativa alla deducibilità, solo parziale, dall’IRES delle somme pagate a titolo di IMU). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Difformità |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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