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Doppia potestà impositiva in caso di redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero da determinarsi in base al testo della Convenzione
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Composizione |
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FISCALITA' INTERNAZIONALE - DOPPIE IMPOSIZIONI – RESIDENZA |
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Redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero - Convenzioni contro le doppie imposizioni – Doppia potestà impositiva – Credito di imposta – Presupposti.
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Massima |
In tema di fiscalità internazionale, nel caso di redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero, in mancanza di espressa indicazione contraria nella Convenzione che regola il regime del divieto delle doppie imposizioni, sussiste la potestà impositiva concorrente tra lo Stato in cui il reddito viene prodotto e lo Stato di residenza. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato: a) che, al fine di stabilire la ripartizione della potestà impositiva dei redditi da lavoro dipendente tra gli Stati contraenti, assume importanza la precisazione nel testo che la potestà impositiva sia “soltanto” di uno Stato - di norma, quello di residenza - ovvero che in caso di omissione di tale avverbio la potestà impositiva è da ritenersi concorrente; b) che il contribuente può portare in detrazione le imposte corrisposte all'estero, a meno che abbia omesso di dichiarare il reddito estero; c) che il modello di Convenzione approvato in ambito Osce e il commentario Osce assumono specifica valenza interpretativa delle Convenzioni di doppia imposizione). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Difformità |
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Anno pubb. |
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