Maggio 2025

Monday 19 May 2025 14:23

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DOGANALE DI BENI IMPORTATI DA PAESI ESTERI IN CASO DI "FONDATI DUBBI" SUL VALORE DICHIARATO

 

 

 

Criteri di determinazione del valore doganale di beni importati da paesi esteri in caso di “fondati dubbi” sul valore dichiarato

  • Sentenza del 06/02/2025, n. 114 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Composizione

  • Pres. Pasi
  • Rel. Pasi

 

 

IMPOSTE E DAZI DOGANALI – BASE IMPONIBILE – VALORE IN DOGANA

 

 

Diritti doganali – Importazione di prodotti di origine cinese – Valore delle merci – Valutazione.

 

 

Massima

In materia doganale, la disciplina normativa in tema di determinazione del valore doganale delle merci è contenuta nell'art. 29 C.D.C. (Codice Doganale Comunitario), che privilegia in via generale il c.d. "valore di transazione" e, cioè, il prezzo effettivamente pagato o da pagare laddove ricorrano tre condizioni: l'esistenza effettiva di una transazione commerciale; la riferibilità del prezzo pattuito all'intera transazione; l'attendibilità del valore imponibile dichiarato. Qualora l'Agenzia delle Dogane nutra "fondati dubbi" sul valore dichiarato cui fa riferimento l'art. 29 C.D.C., l'art. 181-bis D.A.C. (Disposizioni di attuazione del C.D.C.) prevede che l'Autorità doganale può richiedere informazioni supplementari e, laddove i dubbi persistano, deve informare per iscritto l'interessato, indicando le ragioni fondanti i dubbi e concedendo congruo termine per fornire adeguata risposta prima di comunicare per iscritto la decisione definitiva. In presenza di "fondati dubbi" esplicitati e previo rispetto della predetta procedura, l'Agenzia delle Dogane deve rideterminare il valore imponibile delle merci importate facendo riferimento al sistema delineato dall'art. 30 C.D.C. il quale indica, in via gradata, quattro metodi alternativi (valore di merci identiche; valore di transazione di merci similari; prezzo unitario; valore calcolato); in difetto, l'adozione di metodologie differenti rende nullo l'accertamento fondato sulla non congruità del prezzo rispetto alla qualità del prodotto (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo l’accertamento dell’Agenzia che, non rispettando l’ordine sopraindicato, aveva determinato il valore prescindendo dal riferimento a merci identiche o similari – agevolmente consultabili sul web – ma sulla base di indicazioni fornite da una primaria impresa italiana operante nel medesimo settore merceologico).

Rif. Normativi

  • Regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, art. 29
  • Regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, art. 30
  • Regolamento CEE n. 2454 del 2 luglio1993, art. 181-bis

Conformità

  • Sez. 5, n. 33498 del 20/12/2024

 

 

Vedi

  • Corte di Giustizia UE 09/06/2022, causa C-187/21
  • Corte di Giustizia UE 16/06/2016, causa C-291/15
  • Corte di Giustizia UE 28/02/2008, causa C-263/06

Anno pubb.

  • 2025