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Efficacia del giudicato penale assolutorio limitata ai soli “fatti materiali” coincidenti con quelli del giudizio tributario Sentenza del 17 dicembre 2024, n. 1085 del 2025 (dep. 10/02/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II
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Composizione |
Petrucci Luigi (Presidente) Mogavero Nicola (Relatore) Giorgianni Angelo (Giudice) |
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089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 022 AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
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Efficacia vincolante del giudicato penale - Limitazione “agli stessi fatti materiali” del giudizio tributario – Autonomia del giudizio sul rapporto tributario – Rilevanza nel processo tributario dei fatti non esaminati dal giudice penale. |
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Massima |
In virtù dell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, va riconosciuta efficacia vincolante nel processo tributario al giudicato penale assolutorio (con epilogo decisorio perché “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”) formatosi a seguito di giudizio dibattimentale, purché tale giudicato abbia ad oggetto gli stessi “fatti materiali” oggetto di valutazione nel processo tributario. (In motivazione è stato specificato che i fatti non esaminati nel processo penale possono essere – con autonoma valutazione – liberamente apprezzati nel processo tributario). |
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Rif. normativi |
1)- 21 bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dall’art. 1, d.lgs. n. 87 del 2024); 2)- Art. 10 bis Legge n. 212 del 2000; art. 2697 c.c.; art. 67, comma 1, lett. h) e h) bis del TUIR |
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Anno pubb. |
2025 |
