Maggio 2025

Wednesday 14 May 2025 14:01

EFFICACIA DEL GIUDICATO PENALE ASSOLUTORIO LIMITATA AI SOLI "FATTI MATERIALI" COINCIDENTI CON QUELLI DEL GIUDIZIO TRIBUTARIO

 

 

 

Efficacia del giudicato penale assolutorio limitata ai soli “fatti materiali” coincidenti con quelli del giudizio tributario

Sentenza del 17 dicembre 2024, n. 1085 del 2025 (dep. 10/02/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

 

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Giorgianni Angelo (Giudice)

 

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) -  022 AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

 

 

Efficacia vincolante del giudicato penale - Limitazione “agli stessi fatti materiali” del giudizio tributario – Autonomia del giudizio sul rapporto tributario – Rilevanza nel processo tributario dei fatti non esaminati dal giudice penale.

Massima

In virtù dell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, va riconosciuta efficacia vincolante nel processo tributario al giudicato penale assolutorio (con epilogo decisorio perché “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”) formatosi a seguito di giudizio dibattimentale, purché tale giudicato abbia ad oggetto gli stessi “fatti materiali” oggetto di valutazione nel processo tributario. (In motivazione è stato specificato che i fatti non esaminati nel processo penale possono essere – con autonoma valutazione – liberamente apprezzati nel processo tributario).

Rif. normativi

1)- 21 bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dall’art. 1, d.lgs. n. 87 del 2024);

2)- Art. 10 bis Legge n. 212 del 2000; art. 2697 c.c.; art. 67, comma 1, lett. h) e h) bis del TUIR

 

 

 

 

Anno pubb.

2025