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È valida la notifica a mezzo pec di una cartella di pagamento anche se l’indirizzo di posta non è inserito nel registro INI-PEC
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sezione 5^ - Sentenza del 25/03/2025 n. 1974. |
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Composizione |
Reali Roberto (Pres.) – De Masellis Mariella (Rel.) – Barba Vincenzo |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 007 NOTIFICA |
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Processo tributario – Notificazione a mezzo posta elettronica certificata – Indirizzo di provenienza non inserito nei pubblici registri – Irrilevanza- Fattispecie
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Massima |
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'estraneità dell'indirizzo di posta del mittente dal Registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire. (In motivazione è stato affermato che, al fine di farne rilevare l’invalidità, il contribuente al quale è diretta la notifica ha l’onere di evidenziare in concreto i pregiudizi derivantigli dal mancato inserimento dell’indirizzo nei pubblici registri). |
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Rif. normativi |
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Conformità |
Cass. civ. sez. trib., 17 luglio 2024, n. 19677; Cass. civ. , sez. trib. , 28 febbraio 2024 , n. 5263; Cass. civ., sez. trib., 9 gennaio 2024, n. 884; Cass. civ., sez. trib., 3 luglio 2023, n. 18684; |
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Anno pubb. |
2025 |
