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La sentenza in forma semplificata è ammissibile anche nel giudizio d’appello all’esito della fase cautelare
Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sezione 15^ - Sentenza del 25/03/2025, n. 1960
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Composizione |
Fraioli Ferdinanda (Pres.) – Chianura Pietro Vito (Rel.) – Buccaro Alfredo |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE |
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Processo tributario – Giudizio di appello – Trattazione dell’istanza cautelare in appello – Decisione della controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare – Ammissibilità - Ratio |
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Massima |
In sede di trattazione dell’istanza cautelare, è possibile anche nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 47-ter d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che la sentenza abbia forma semplificata nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, atteso che la fissazione di una nuova udienza per la trattazione del merito risulterebbe superflua e non in linea col principio costituzionale di ragionevole durata del processo. |
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Rif. normativi |
art.47ter d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - art.56, comma 6-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 |
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Conformità |
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Anno pubb. |
2025 |
