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La sentenza penale di assoluzione rileva nel processo tributario come elemento di prova
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - Sentenza del 25/03/2025 n.1967.
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Composizione |
Picone Lucia (Pres.) - Frangiosa A. (rel.) – Aquino Vincenzo |
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089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) – 022 AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
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Processo tributario – Sentenza penale di proscioglimento – Assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso” – Rilevanza come elemento di prova – Condizioni. |
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Massima |
Nel processo tributario, la sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio. (Fattispecie nella quale il giudice tributario ha ritenuto, ratione temporis, applicabile al giudizio pendente l’art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 nel testo novellato dal d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87). |
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Rif. normativi |
Art.21bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. trib., 14 febbraio 2025, n.3800 |
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Anno pubb. |
2025 |
