Maggio 2025

Wednesday 12 November 2025 11:28

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID ED ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI DAZI DOGANALI E DELL' IVA ALLA IMPORTAZIONE

 

 

 

 

Sentenza del 17/04/2025, dep. 22/04/2025, n. 2596/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 14.

Composizione

Pres. Est. Fantini

 

 

180 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI  -  065 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

 

TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE) -DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - (DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED  AGEVOLAZIONI - Esenzione per beni necessari a fronteggiare gli effetti della pandemia COVID-19 – Condizioni – Fattispecie.

Massima

In conformità alla giurisprudenza eurounitaria (CGUE, Sentenza del 11.12.2014, causa C-590/13; CGUE, Sentenza del 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07), gli obblighi formali non possono incidere sul diritto sostanziale a beneficiare di un’esenzione o di un trattamento fiscale favorevole, qualora siano comunque soddisfatti i requisiti materiali stabiliti dal diritto dell’Unione. (Fattispecie di atti impositivi riguardanti l’importazione dalla Cina di Dispositivi Protezione Individuale nel periodo COVID-19 e relativi al mancato pagamento dei dazi doganali e dell’Iva alla importazione, nella quale la Corte territoriale ha osservato che la Decisione della Commissione Europea n. 2020/491 del 3 aprile 2020 ha autorizzato gli Stati membri, in deroga agli artt. 51 e 56 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e alla Direttiva n. 2009/132/CE, ad applicare l’esenzione dai dazi doganali e dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione di beni necessari a fronteggiare gli effetti della pandemia COVID-19 all’unica condizione – riscontrata nel caso in esame -  che tali beni fossero destinati ad essere messi in consumo da o per conto di enti pubblici, organizzazioni caritatevoli o filantropiche e che fossero effettivamente destinati ad essere distribuiti gratuitamente alle persone colpite dalla pandemia o messi a disposizione di enti che li distribuissero gratuitamente, sicché l’eventuale omissione della formalità del modulo di “svincolo diretto” non può giustificare l’emissione di atti impositivi e sanzionatori, trattandosi di un adempimento privo di incidenza sostanziale).

Rif. normativi

Decisione della Commissione Europea n. 2020/491 del 3 aprile 2020;

Regolamento (CE) n. 1186/2009, Artt. 51 e 56;

Direttiva n. 2009/132/CE

Determinazione Direttoriale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 102131 del 16 aprile 2020 (successivamente integrata dalle Determinazioni nn. 107042 del 21 aprile 2020 e 140028 del 5 maggio 2020).

 

Rif. giurisprudenziali

CGUE, Sentenza del 11.12.2014, causa C-590/13;

CGUE, Sentenza del 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07

 

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18642 del  20/12/2022 (dep. del 03/07/2023)

 

Anno pubb.

2025