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Sentenza del 10/03/2025, dep. 25/03/2025, n. 1959/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6. |
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Composizione |
Pres. Fruscella, Est. Riccio |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 494 LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - Trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti del Ministero delle Finanze - Regime imponibile - Fattispecie.
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Massima |
In tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo, peraltro, la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'Istituto. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha accolto la domanda di rimborso del contribuente limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata). |
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.25936 del 25/10/2017 (Rv. 646412 - 01) Cass., Sez. 5, Sentenza n.19859 del 05/10/2016 (Rv. 641258 - 01)
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Anno pubb. |
2025 |
