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Rottamabili gli interessi per la sospensione del debitoSentenza del 10/03/2025, dep. 25/03/2025, n. 1956/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6.
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Composizione |
Pres. Fruscella, Est. Riccio |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 061 CARTELLE |
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RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE - Sospensione dell’atto impositivo - Interessi – Debenza in caso di rottamazione dei carichi – Possibilità - Esclusione – Ratio. |
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Massima |
Le disposizioni relative alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 6 del D.L. n. 193/2016, articolo 1 del D.L. n. 148/2017, articolo 3 del D.L. n. 119/2018) comportano l’annullamento degli interessi di cui all’articolo 39 del Dpr 603/1972 e all’articolo 47, comma 8 bis, del D. Lgs. n. 546/1992, dovuti nel periodo di sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto impositivo prodromico: e ciò in forza di un’interpretazione sistematica e teleologica - consentita dagli artt. 12 e 14 delle preleggi al codice civile - secondo cui la normativa sulla rottamazione, per incentivare la definizione dei carichi pendenti, ha ammesso i contribuenti ad estinguere gli stessi mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, cancellando il debito oltre che per le sanzioni anche per interessi di mora, per tali dovendosi intendere non solo quelli di mora in senso stretto, ma anche gli interessi di sospensione, sostitutivi dei primi. |
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Rif. normativi |
D.L. n. 119/2018, art. 3 D.L. n. 148/2017, art. 1 D.L. n. 193/2016, art. 6 D. Lgs. n. 112/1999, art. 17 D. Lgs. n. 46/1999, art. 27, comma l, D.P.R. n. 602/1973, n. 602, art5. 21 comma 1, 30, comma l, 39 D. Lgs. n. 546/1992, art.47, comma 8-bis |
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Rif. giurisprudenziali |
Contra: Cass. Sez. 5, Sentenza n.26746 del 22/12/2016, Rv. 642372 - 01 Cass., Sez. 5, Sentenza n.28018 del 26/09/2022, Rv. 665918 - 01 Cass. Sez. 5, Sentenza n.5692 del 22/02/2022, Rv. 663975 - 01
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Anno pubb. |
2025 |
