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PRESUPPOSTI DI EMENDABILITA’ E RITRATTABILITA’ DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, Sezione 23, Sentenza del 14/10/2024, n. 639/2025 |
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Composizione |
Pres. Giardino, Rel. D’Antonio |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 385 DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE |
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Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi - Dichiarazione dei redditi – Opzione offerta dal legislatore - Errore - Emendabilità e ritrattabilità – Condizioni – Prova dell’essenzialità e riconoscibilità dell’errore - Necessità
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Massima |
In tema di dichiarazione dei redditi, l’errore relativo all’indicazione di dati inerenti all’esercizio di un’opzione offerta dal legislatore, costituente, come tale, espressione di volontà negoziale, è emendabile e ritrattabile solo se il contribuente, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., estesa dall’art. 1324 c.c. agli atti unilaterali in quanto compatibile, fornisce la prova della sua essenzialità e obiettiva riconoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha riformato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto emendabile la dichiarazione del contribuente - esplicata barrando l’apposita casella - di volersi adeguare allo studio di settore).
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Rif. normativi |
Cod. civ. art. 1324 Cod. civ. art. 1427 |
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Rif. giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 30/9/2015, n. 19410, Rv. 636605 – 01 (CONF.) Cass., Sez. 6-5, 16/9/2015, n. 18180, Rv. 636314 – 01 (CONF. Cass., Sez. 5, 22/10/2024, n. 27332, Rv. Rv. 672726 – 01 (CONF.) |
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Anno pubbl. |
2025 |
