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FALLIMENTO E IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, Sezione 4, Sentenza del 2/10/2024, n. 208/2025 |
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Composizione |
Pres. Maisano, Rel. Di Modugno |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE 081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - 188 RAPPORTI PROCESSUALI |
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - per il fallito - Rapporti processuali - Atto impositivo per crediti tributari anteriori al fallimento - Legittimazione processuale del fallito - Condizioni - Inerzia del curatore - Nozione -
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Massima |
Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo o proseguire il giudizio in precedenza instaurato, ex art. 43 l.fall., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato (Nel caso di specie, il curatore era stato espressamente dispensato dal giudice delegato dalla prosecuzione del giudizio intrapreso dalla società in bonis).
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Rif. normativi |
Cost., art. 24 R.d. 16/3/1942, n. 267, art. 43 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 21 |
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Rif. giurisprudenziali |
Cass., SU, 28/4/2023, n. 11287, Rv. 667457 – 01 (CONF.) Cass., Sez. 5, 30/7/2024, n. 21333, Rv. Rv. 671651 – 02 (CONF.) |
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Anno pubbl. |
2025 |
