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COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza del 25/3/2025, n. 1014/2025 |
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Composizione |
Pres. Diliso, Rel. Morgese |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 383 RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI |
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Responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità - Art. 39, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 241/1997 - Funzione anche punitiva - Competenza all’iscrizione a ruolo - Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate - Sussistenza - Derogabilità - Esclusione.
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Massima |
La responsabilità (prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241/1997, nel testo applicabile ratione temporis) dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedele, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 dell’art. 39 cit., la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene, a pena dell’illegittimità dell’atto, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. |
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Rif. normativi |
D.m. Finanze 31/5/1999, all. 164, art. 13 D.lgs. 9/7/1997, n. 241, art. 39, comma 1 D.lgs. 9/7/1997, n. 241, art. 39, comma 2 |
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RIF. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 30/4/2024, n. 11660, Rv. 671070 – 01 (CONF.) |
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Anno pubbl. |
2025 |
