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ONERE DELLA PROVA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza del 17/2/2025, n. 804/2025. |
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Composizione |
Pres. Deliso, Rel. Abbattiscianni. |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 468 AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO. |
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Agevolazioni tributarie - Associazioni sportive dilettantistiche - Onere probatorio del contribuente - Sussistenza – Fattispecie.
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Massima |
L’associazione sportiva dilettantistica che vuole far valere le agevolazioni tributarie previste in suo favore ha l’onere di provare, nel corso della fase amministrativa o nel corso del giudizio, la sussistenza dei relativi presupposti. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha escluso l’adempimento di tale onere da parte di un’associazione sportiva dilettantistica che non aveva provveduto al deposito del rendiconto di gestione, delle scritture contabili e fiscali e della documentazione relativa alle spese sostenute).
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Rif. normativi |
L. 16/12/1991, n. 398
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 5/3/2025, n. 5883 (CONF.)
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Anno pubbl. |
2025 |
