Maggio 2025

Tuesday 06 May 2025 12:34

INAMMISSIBILE L'ACCOLLO CON COMPENSAZIONE ANCHE PER I FATTI PREGRESSI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE N. 124/2019

 

 

 

Inammissibile l’accollo con compensazione anche per i fatti pregressi all’entrata in vigore del decreto-legge n. 124/2019

  • Sentenza del 03/02/2025, n. 13/90 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna

Composizione

  • Pres. D’Orazi
  • Rel. D’Orazi

 

ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – OBBLIGHI E SOGGETTI

 

Obbligazioni tributarie - Accollo – Compensazione - Presupposti

Massima

In tema di obbligazioni tributarie, anche in data antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 124 del 2019, che ha introdotto un espresso divieto di accollo a mezzo di compensazione, l’accollante non può compensare il relativo debito con propri crediti nei confronti dell'Erario. (In motivazione la Corte ha escluso, ove ciò accada, che possa prodursi per il debitore accollato alcun effetto liberatorio, essendo siffatto approdo ermeneutico coerente sia con i principi, in materia, dello Statuto del contribuente, sia con la regola, di matrice civilistica, per cui la liberazione del debitore originario avviene solo con l’espresso consenso del creditore, ossia, in ambito tributario, dell'Amministrazione finanziaria).

Rif. Normativi

  • D. L. 26 ottobre 2019, n. 124;
  • L. 19 dicembre 2019, n. 157, art. 1;
  • Cod. civ., 1268, comma 1;
  • Cod. civ., art. 1272, comma 1;
  • Cod. civ. art. 1273, comma 2;
  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8;
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 1

Conformità

  • Sez. 5, n. 3930 del 16/02/2025;
  • Sez. 5, n. 23934 del 05/09/2024;
  • Sez. 5, n. 9353 dell’08/04/2024.

Anno pubb.

  • 2025