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Illegittimi gli avvisi di accertamento che richiamano atti non allegati
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Composizione |
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ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE |
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Avviso di accertamento – Motivazione per relationem – Atti richiamati – Allegazione – Necessità.
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Massima |
In tema di avviso di accertamento, laddove nella motivazione dell’atto si faccia riferimento ad altro atto (c.d. motivazione per relationem), quest’ultimo deve essere allegato al provvedimento che lo richiama, con conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento che richiamano atti non allegati. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che siffatto obbligo sussiste in relazione agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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