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Sufficiente la certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta estero per il riconoscimento del credito d’imposta ivi pagata sul reddito di lavoro
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Composizione |
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TRIBUTAI ERARIALI DIRETTI - IRPEF – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE |
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Imposta sui redditi delle persone fisiche - Reddito di lavoro dipendente prestato all’estero – Credito d’imposta – Documentazione probatoria del credito – Individuazione.
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Massima |
In materia di imposta sui redditi delle persone fisiche, al fine del riconoscimento del credito d’imposta pagata sul reddito di lavoro dipendente prestato all’estero da contribuente residente in Italia, è prova idonea la certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta estero. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non condivisibile la tesi dell’Agenzia secondo la quale è necessaria la documentazione rilasciata dall’autorità fiscale estera da cui risulti il versamento dell’imposta e la sua definitività). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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