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Regime tributario agevolato per i lavoratori rimpatriati anche se manca la “discontinuità” con la precedente prestazione lavorativa in Italia
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Composizione |
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TRBUTI ERARIALI DIRETTI - IRPEF – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE |
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Lavoratore dipendente rimpatriato – Prestazione lavorativa svolta per la medesima società per la quale aveva lavorato all’estero - Regime impositivo agevolato – Applicabilità – Sussistenza. |
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Massima |
In materia di imposte sui redditi delle persone fisiche, è applicabile il regime impositivo agevolato nei confronti del lavoratore che rientri in Italia e continui a lavorare per la medesima società multinazionale alla quale aveva fornito le sue prestazioni all’estero e, precedentemente, in Italia. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non condivisibile l’interpretazione fornita dall’Agenzia nella circolare n. 33/2020, secondo la quale il regime agevolato può trovare applicazione soltanto a condizione che la nuova attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente al suo rientro in Italia si ponga in linea di discontinuità con la precedente posizione lavorativa svolta in Italia prima dell’espatrio e conseguente alla sottoscrizione di nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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