Maggio 2025

Monday 05 May 2025 13:37

SPECIFICITA' E ANALITICITA' DELL'ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL CONTRIBUENTE PER LA CONTESTAZIONE DELL'ACCERTAMENTO INDUTTIVO

 

 

 

Specificità e analiticità dell’onere della prova in capo al contribuente per la contestazione dell’accertamento induttivo

 

 

Sentenza del 17 dicembre 2024, n. 101 (dep. 07/01/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

 

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Giorgianni Angelo (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  050 ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

 

 

Accertamento induttivo - Onere della prova - Inversione della prova sul contribuente – Necessità di prova specifica e analitica

Massima

In tema di accertamento induttivo, l’Ufficio - ai fini della quantificazione dei maggiori ricavi - può utilizzare qualsiasi elemento probatorio, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con la precisazione che tale tipo di accertamento comporta in capo al contribuente l'onere di provare rigorosamente i fatti modificativi della pretesa tributaria mediante allegazione degli elementi reddituali in grado di incidere negativamente su di essa, senza che l’apprezzamento discrezionale del giudice possa sostituirsi a quello dell’Amministrazione finanziaria. (In motivazione la Corte ha specificato che una corretta metodologia di accertamento induttivo può partire dalla rilevazione di giacenze inventariali con conseguente quantificazione di maggiori ricavi e redditi in ragione della percentuale di ricarico media ammessa dallo stesso contribuente, il quale, ove deduca il minore ricarico nei periodi di vendite promozionali e di fine stagione, deve fornire puntuale dimostrazione documentale di siffatte circostanze, al fine di contestare la metodologia seguita dall’Ufficio impositore).    

Rif. normativi

Art. 39, comma 2, DPR 600/1973; art. 55 DPR 633/1972

 

 

Conformità

 

Anno pubb.

2025