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Specificità e analiticità dell’onere della prova in capo al contribuente per la contestazione dell’accertamento induttivo
Sentenza del 17 dicembre 2024, n. 101 (dep. 07/01/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II
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Composizione |
Petrucci Luigi (Presidente) Mogavero Nicola (Relatore) Giorgianni Angelo (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 050 ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO
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Accertamento induttivo - Onere della prova - Inversione della prova sul contribuente – Necessità di prova specifica e analitica |
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Massima |
In tema di accertamento induttivo, l’Ufficio - ai fini della quantificazione dei maggiori ricavi - può utilizzare qualsiasi elemento probatorio, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con la precisazione che tale tipo di accertamento comporta in capo al contribuente l'onere di provare rigorosamente i fatti modificativi della pretesa tributaria mediante allegazione degli elementi reddituali in grado di incidere negativamente su di essa, senza che l’apprezzamento discrezionale del giudice possa sostituirsi a quello dell’Amministrazione finanziaria. (In motivazione la Corte ha specificato che una corretta metodologia di accertamento induttivo può partire dalla rilevazione di giacenze inventariali con conseguente quantificazione di maggiori ricavi e redditi in ragione della percentuale di ricarico media ammessa dallo stesso contribuente, il quale, ove deduca il minore ricarico nei periodi di vendite promozionali e di fine stagione, deve fornire puntuale dimostrazione documentale di siffatte circostanze, al fine di contestare la metodologia seguita dall’Ufficio impositore). |
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Rif. normativi |
Art. 39, comma 2, DPR 600/1973; art. 55 DPR 633/1972 |
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Conformità |
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Anno pubb. |
2025 |
