Maggio 2025

Monday 05 May 2025 11:23

NELL'UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI LA LEGGE N. 130/2022 NON HA MODIFICATO I CRITERI DI RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA

 

 

 

Nell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti la Legge n. 130/2022 non ha modificato i criteri di riparto dell’onere della prova

 

  • Sentenza del 28/01/2025, n. 3/94 - Corte di Giustizia Tributa
  • ria di secondo grado del Piemonte

Composizione

  • Pres. Puccinelli
  • Rel. Puccinelli

 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IRPEG ED IRES – DETERMINAZIONE – OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE E SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI.

 

Imposte sui redditi - Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti – Onere della prova – Riparto.

Massima

In tema di imposte sui redditi, nel caso di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, laddove l’Ufficio individui un articolato quadro indiziario, il contribuente ha l’onere di dimostrare la propria buona fede, ossia che, nella situazione in esame, ha adottato la diligenza richiesta ad un operatore commerciale accorto. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che tale riparto dell’onere probatorio non risulta modificato dalla novella di cui al comma 5-bis dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, introdotto dall’art. 6 l. 31 agosto 2022, n. 130, in quanto l’Amministrazione finanziaria ben può assolvere all’onere della prova in via indiziaria, restando in tal caso a carico del contribuente provare l’effettività delle operazioni, dovendo a tal fine escludersi, da un lato, che la mera regolarità contabile e correttezza formale della documentazione fiscale rappresentino prove sufficienti di effettività delle prestazioni e, dall’altro, sia idonea l’iscrizione di costi inesistenti nello stato patrimoniale).

Rif. Normativi

  • D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 comma 5 bis;
  • L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 6.

Conformità

  • Sez. 5, ord., n. 31878 del 27/10/2022;
  • Sez. 5, n. 1132 del 20/01/2006; Sez. 5, n. 3741 del 25/02/2015.

 Anno pubb.

  • 2025